Norme e Leggi

L'Installatore

L’installatore rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. Per gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, “la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto”, mentre per gli impianti nei luoghi con pericolo d’esplosione l’omologazione è di competenza dell’Asl/Arpa competente per territorio.
Il d.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in merito al tema “verifiche” stabilisce che, ferme restando le disposizioni previste dal d.p.r. 462/01, il datore di lavoro deve provvedere “affinché gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controlli secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”. Le modalità e i criteri per l’effettuazione di tali verifiche, saranno chiariti da un successivo decreto.
Tutte le leggi su citate, stabilendo l’obbligo delle verifiche, rimandano alla vigente normativa tecnica che risulta essere la norma Cei 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua), giunta ormai alla sesta edizione. Questa norma prevede che gli impianti debbano essere verificati prima della loro messa in servizio e dopo ogni modifica significativa, per accertarsi che quanto realizzato rispetti le prescrizioni della norma stessa.
La verifica di un impianto comprende tutte le operazioni che permettono di raggiungere questo obiettivo. Sono previste due tipologie di verifiche: le verifiche iniziali e le verifiche periodiche.

 

Da Il Giornale dell'Installatore Elettrico